Descrizione
COMUNE DI CONDOVE GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO
Aggiornamento degli albi IL SINDACO Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall’art. 3 della
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CONDOVE
GIUDICI POPOLARI di CORTE di ASSISE e di CORTE di ASSISE di APPELLO
**************
Aggiornamento degli albi
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall’art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;
Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441;
invita
tutti i cittadini che sono in possesso dei requisiti per la nomina a Giudice popolare e che non sono ancora iscritti negli albi definitivi, a presentare domanda d’iscrizione.
Le domande di iscrizione devono essere indirizzate al Sindaco e possono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l’Ufficio comunale. Devono essere presentate non oltre il 31 luglio p.v.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte di Assise, e titolo di studio di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte di Assise di Appello.
Ai sensi dell’art. 12 della Legge 10/04/1951, n. 287, non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare: i magistrati e i funzionari dell’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate o ad organi di polizia, i ministri di culto e i religiosi.
Condove, 4 aprile 2019
IL SINDACO
Emanuela SARTI
Aggiornamento degli albi IL SINDACO Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall’art. 3 della
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CONDOVE
GIUDICI POPOLARI di CORTE di ASSISE e di CORTE di ASSISE di APPELLO
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Aggiornamento degli albi
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall’art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;
Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441;
invita
tutti i cittadini che sono in possesso dei requisiti per la nomina a Giudice popolare e che non sono ancora iscritti negli albi definitivi, a presentare domanda d’iscrizione.
Le domande di iscrizione devono essere indirizzate al Sindaco e possono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l’Ufficio comunale. Devono essere presentate non oltre il 31 luglio p.v.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte di Assise, e titolo di studio di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte di Assise di Appello.
Ai sensi dell’art. 12 della Legge 10/04/1951, n. 287, non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare: i magistrati e i funzionari dell’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate o ad organi di polizia, i ministri di culto e i religiosi.
Condove, 4 aprile 2019
IL SINDACO
Emanuela SARTI
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Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 04/04/2019 14:43:16